La quinta modifica pertiene alle disposizioni del codice civile in materia di governance cooperativa.
In particolare, all’articolo 2542 del codice civile , dopo il primo comma è inserito il seguente:
“L’amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.
Alle cooperative di cui all’articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall’articolo
2383, secondo comma”.
La norma sancisce:
– anzitutto l’incompatibilità assoluta della figura dell’amministratore unico con il modello dell’impresa cooperativa, prevedendo quindil’obbligo di costituire organi amministrativi collegiali formati da
almeno tre persone;
– in secondo luogo, la non applicabilità alle cooperative Srl della disposizione secondo la quale gli amministratori rimangono in carica fino a revoca da parte dell’assemblea.
